Se un cittadino trova degli errori nei propri dati anagrafici, ossia nome e cognome, data e luogo di nascita, stato civile e residenza, deve segnalarli al proprio Comune di residenza.
Se si tratta di errori dovuti a sviste o disattenzioni come quelli grammaticali l'ufficiale dello stato civile provvede a correggerli. Altrimenti, in caso di errori di diversa natura è necessario ricorrere presso l'autorità giudiziaria competente per il territorio (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 95 e 98).
Approfondimenti
Dal 24 giugno 2021 sul portale di ANPR è attivo il servizio “Rettifica dati” che consente ai cittadini di prendere visione della propria scheda anagrafica e, in presenza di eventuali errori o incongruenze, chiederne la correzione al Comune di residenza.
Dal 1° febbraio 2022 il servizio “Rettifica dati” consente di chiedere la rettifica di eventuali errori o incongruenze anche relativi alla tessera sanitaria.
In Comune di Terno d'Isola …
Chiedere la rettifica o correzione di dati anagrafici
Errori nei dati anagrafici riguardano una errata trascrizione del nome, del cognome, della data o del luogo di nascita, dello stato civile o della residenza.
In caso di errori nei propri dati anagrafici, il cittadino deve segnalarli al proprio Comune di residenza, presentando idonea documentazione a supporto ai fini della correzione dei dati anagrafici.
Chiedere la rettifica o correzione dei dati di stato civile
Errori nei dati di stato civile riguardano una errata trascrizione di nascita, di cittadinanza, di matrimonio o di morte.
- In caso di mero errore materiale di scrittura nel contenuto di un atto di stato civile, che riguarda la propria persona o quella di un familiare, il cittadino può presentare istanza allo stesso Ufficio di stato civile, per provvedere alla correzione.
- Per errori di diversa natura, è necessario rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile depositario dell'atto da rettificare.
In particolare, il cittadino può presentare il ricorso per chiedere:- la rettifica di un atto dello stato civile
- la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato.
Il cittadino inoltre può presentare opposizione:
- al rifiuto dell'Ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o un parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento
- alla correzione operata dall'Ufficiale di stato civile
Il tribunale provvedere sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e gli interessati e, se necessario, il giudice tutelare.
Al termine della procedura, una copia dei decreti viene trasmessa d'ufficio allo stato civile.
Il procuratore della Repubblica può, in ogni tempo, promuovere d'ufficio le stesse procedure.